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Palermo (Palermo) - Chiarimenti sulla compensazione dei crediti Iva 2009 e 2010


Chiarimenti sulla compensazione dei crediti Iva 2009 e 2010   La norma attuale stabilisce che, a partire dal 01/01/2010, i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a Euro 10.000,00, esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. E’ stato tuttavia chiarito,  nella circolare n. 1/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, che i crediti Iva 2008 possono essere utilizzati secondo le regole precedenti. In pratica le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti 2009. Tuttavia il credito 2008 potrà essere liberamente compensato solo fino alla presentazione della dichiarazione annuale 2010 (relativa al 2009), e non oltre il 30/04/2010, in quanto in quel momento l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009 e dovranno pertanto essere seguite le nuove regole sull’intero importo. Viene inoltre chiarito che per quanto riguarda il limite di Euro 10.000,00 i contribuenti avranno a disposizione due diversi plafond: 1)  per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 ; 2)per le somme costituite dai singoli crediti indicati in ciascuna istanza di Rimborso/compensazione Iva trimestrale (modello Iva TR) presentata nel 2010.  Per questi ultimi, il rispetto del massimale di Euro 10.000,00 va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Faccio un esempio: se un contribuente  ha un credito di Euro 3.000,00 nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di Euro 8.000,00 potrà’ utilizzare liberamente in compensazione solo altri Euro 7.000,00 dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimante si dovrà attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR. Per i crediti trimestrali niente visto di conformità anche qualora il credito compensabile sia superiore ad Euro 15.000,00, mentre diventa necessario per i crediti che emergono da dichiarazioni. I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dal 01/02/2010, senza attendere l’Unico. Inoltre coloro che presentano la dichiarazione Iva entro febbraio 2010,  non saranno tenuti a presentare la Comunicazione annuale dati Iva. Per meglio applicare la normativa in merito a compensazioni I.V.A. riporto la  tabella che segue con le varie casistiche e novità: Residuo credito Iva 2008 e crediti Iva trimestrali 2009 È possibile utilizzare nel 2010 il credito IVA 2008 ancora disponibile secondo le vecchie regole cioe’ senza alcun limite fino a quando non sarà presentato il mod. IVA 2010. Stesso discorso per i crediti trimestrali relativi al 2009. Compensazione “verticale” del credito Iva Le nuove regole sulle compensazioni non si applicano a compensazioni Iva su Iva (compensazione verticale). Credito Iva 2009 di importo inferiore a Euro 10.000,00 Non è previsto alcun nuovo adempimento. Credito Iva 2009 di importo superiore a Euro 10.000,00 L’importo massimo compensabile si riferisce all’importo del credito utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ad esempio: fino ad Euro 10.000,00 e’ possibile effettuare subito compensazioni mentre per compensazioni di importo ulteriore e’ necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva. Per importi superiori ad Euro 15.000,00 e’ anche richiesto il visto di conformità. Invio telematico dei modelli F24 I modelli F24 con compensazioni di crediti IVA superiori all’importo annuo di Euro 10.000,00 devono essere inviati tramite Entratel o Fisconline (non consentito l’home banking), almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione “indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione …”. La dichiarazione Iva annuale I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare “in via anticipata” la dichiarazione Iva a decorrere dal primo febbraio, senza attendere la presentazione del modello UNICO. La compensazione di importi superiori ad Euro  10.000,00 e’ possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA 2010. I soggetti che prevedono di utilizzare importi superiori ad Euro 15.000,00 devono apporre il visto di conformità ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo di controllo. Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva “nei termini” oppure una integrativa completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. Esonero presentazione della Comunicazione annuale dati Iva I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativaal 2009 in forma autonoma entro il mese di febbraio, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa a tale anno.                                        Anna Li Muli  

di Redazione | 08/02/2010

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