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Palermo (Palermo) - Nozione sui regimi contabili e analisi del regime contabile fiscale per i contribuenti minimi di Anna Li Muli


Nozione sui regimi contabili e analisi del regime contabile fiscale per i contribuenti minimi di Anna Li Muli   Che cosa s’intende per regime contabile ? Dopo avere deciso di avviare  una nuova impresa e avere scelto la forma giuridica della stessa (ditta individuale, società tra persone fisiche, società di capitali)  necessita adottare un regime contabile. Può essere definito regime contabile come l’insieme di documenti da raccogliere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il Codice Civile a fini  del calcolo esatto del risultato d’esercizio, della compilazione del bilancio  e della presentazione della dichiarazione dei redditi.  Quanti regimi contabili esistono? I regimi contabili in vigore dal 01 gennaio 2008 sono: - nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) per imprese individuali; - ordinario; per le società di capitali o per opzione - semplificato (applicabile per persone fisiche o società di persone in caso di ricavi, relativi all’anno precedente, non superiori a 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività). Legge finanziaria 2008. dal 1° gennaio 2008, ha abolito alcuni regimi per contribuenti minimi  ed ha introdotto un nuovo regime in sostituzione  di tre regimi minimi già esistenti: - contribuenti minimi (articolo 1, comma 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244); per imprese individuali  e professionisti Quali sono i requisiti del contribuente minimo per iniziare un’attività produttiva? I requisiti per chi vuole iniziare un’attività nell’anno 2009  sono:  
  • residenza  nel territorio dello stato;
  • forma d’impresa individuale o libero professionista;
  • regime minimo automatico;
  • non effettuare cessioni all’esportazione , ovvero operazioni    assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali,
  •  non assumere lavoratori dipendenti o collaboratori, anche   con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale;
  • non superare la somma di € 15.000, durante il primo triennio, per l’acquisto di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria; compreso i contratti di affitto  di locali;                
  • non devono superare  incassi di compensi in misura a 30.000 euro per anno; tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
  • Chi non può usufruire del regime dei minimi? In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA quali: • Agricoltura e attività connesse e pesca artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 • Vendita sali e tabacchi art. 74, primo comma del D.P.R. n. 633/1972 • Commercio dei fiammiferi • Editoria • Gestione di servizi di telefonia pubblica • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972 • Agenzie di viaggi e turismo art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 • Agriturismo art. 5, comma 2, della legge 413/1991 • Vendite a domicilio art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione art. 36 del D.L. n. 41/1995 • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, • antiquariato o da collezione art. 40-bis del D.L. n. 41/1995. Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi. Non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale. Solo i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986,ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arti e professioni eventualmente svolte. Chi rientra nel regime dei minimi può optare per altri regimi contabili fiscali? Il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis, ottimizzando nella scelta di un regime contabile che tenga conto delle caratteristiche dell’impresa creata. In tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Anche l’attività di agriturismo può rientrare nel regime dei minimi nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. Quali obblighi verso gli uffici fiscali, Camere di commercio e previdenziale  deve  adempiere chi sceglie il regime dei minimi? I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime dei minimi, possono iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. Fino al 30. aprile 2010 Essi devono entro 30 (trenta) giorni dall’inizio  dell’attività:  
  • presentare la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9) barrando l’apposita casella nel quadro B;
  • ottenere le autorizzazioni comunali per le attività d’impresa collegate al commercio o all’artigianato; o avere già l’iscrizione ad albi speciali
  • se  esercenti attività d’impresa iscriversi alla Camera di Commercio territorialmente competente, che in automatico provvederà  all’iscrizione presso I.N.P.S  commercianti o artigiani a seconda dell’attività prescelta.
  • Dal 01 maggio 2010 (salvo proroghe) Essi devono entro 30 (trenta) giorni dall’inizio  dell’attività:  
  • ottenere le autorizzazioni comunali per le attività d’impresa collegate al commercio o all’artigianato; o avere già l’iscrizione ad albi speciali
  • Iscriversi telematicamente, attraverso un intermediario o CAF,  con l’invio della Comunicazione Unica alla Camera Camera di Commercio territorialmente competente, che in automatico provvederà a rilasciare la partita IVA, a scrivere la dittà nell’anagrafe camerale e  all’iscrizione presso I.N.P.S  commercianti o artigiani a seconda dell’attività prescelta.
  •   In che cosa consiste la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti minimi? Questo nuovo regime è teso alla semplificazione degli adempimenti che competono ai contribuenti, infatti questi ultimi non sono più tenuti a versare:
    • l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali,
    • l’IVA
    • l’IRAP.
    Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito netto, calcolato come differenza tra ricavi effettivamente incassati e spese effettivamente pagate, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione. Il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali deducibili non per quote d’ammortamento ma per l’effettivo importo pagato, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva. I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Quali sono gli esoneri  e gli obblighi contabili dei contribuenti minimi. I contribuenti minimi sono esonerati:
    •  dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;
    • dall’applicazione degli studi di settore sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri
    • dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili .
      Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi al minuto, e alla conservazione dei documenti emessi (fatture/parcelle emesse) e ricevuti (fatture e documenti d’acquisti). I contribuenti che adottano il regime contabile dei minimi:
    • non addebitano l’IVA in fattura (sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007″);
    • non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta;
    • con il  meccanismo del reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.
        Palermo, 18 gennaio 2010                                                            Anna Li Muli  

    di Redazione | 18/01/2010

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