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Palermo (Palermo) - Il ravvedimento operoso


IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Che cos'è E’ un istituto previsto dall’art. 13 Decreto Lgs.18/12/97 n. 472 che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie versando l’imposta dovuta e usufruendo la riduzione o l’annullamento delle sanzioni in base al tipo di violazione commesso. Chi può aderire ? Possono aderire all’istituto del ravvedimento operoso : -          I sostituti d’imposta/ datori di lavoro -          Tutti i contribuenti -          I titolari di partita I.V.A. Ci sono condizioni per accedere all’istituto? Si, non deve essere iniziato alcun accesso, ispezione , verifica fiscale o altre attività amministrative di accertamento. Quali violazioni o omissioni possono essere ammesse? Mediante l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le seguenti violazioni:
  • Violazioni formali  
  • Violazioni “meramente formali”
  • Violazioni sostanziali
  • Violazioni relative al pagamento dei tributi
  • Violazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni
  • Per le violazioni relative i contributi previdenziali si può aderire al ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso non può essere effettuato in caso di  versamenti dovuti agli enti previdenziali (INPS, INPDAP…).Per il mancato o ritardato pagamento di questi contributi è necessario aspettare la comunicazione  denominata “ Avviso Bonario”  emesso direttamente dall’ente interessato;  con riportato il tributo omesso e il calcolo delle sanzioni  ridotte. Il totale dovrà essere pagato con modello F24 telematico con causale RC01;  entro trenta giorni dal ricevimento. Quali sono le violazioni formali? Sono dette “violazioni "formali" quelle che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Quali sono le violazioni “meramente formali”? Sono dette violazioni "meramente formali"  quelle che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Quali sono le sanzioni per le violazioni formali  e per le violazioni “meramente formali? I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo "formale" che "meramente formale", possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato. Per le violazioni "formali" che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta. Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio: * l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; * la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale; * la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute. Quali sono le violazioni sostanziali? Sono dette “violazioni sostanziali” quelle  relative alle dichiarazioni validamente presentate, che possono essere regolarizzate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa,  entro il termine valido per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi moratori e della sanzione in misura ridotta. Quali sono le sanzioni per le violazioni sostanziali? Nel caso di violazioni sostanziali (ossia che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo) il contribuente può ravvedersi correggendo l'errore e pagando contestualmente la sanzione ridotta. Costituiscono violazioni sostanziali: -          gli errori e le omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73). Per gli omessi o insufficienti versamenti dovuti a questo tipo di errori la sanzione prevista è pari al 30% della maggiore imposta dovuta. La regolarizzazione può avvenire mediante il contestuale pagamento: dell'imposta dovuta;                della sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%); degli interessi moratori; è comunque necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa. -          l'infedele dichiarazione. Si ha una violazione di questo tipo in caso di omessa o errata indicazione di redditi, di indebita esposizione di detrazioni d'imposta, di indebita esposizione di deduzioni  all'imponibile. Nel caso di infedele dichiarazione la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. La regolarizzazione può avvenire mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta; - della sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%); - degli interessi moratori; è comunque necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa.E. . 5/5 Modalità di versamento Le modalità di versamento delle somme dovute (tributo, interessi, sanzioni) per effetto del ravvedimento operoso, nonché i relativi codici, sono stati recentemente modificati dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 109/E del 22/5/2007). In pratica nel modello F24 gli importi dovuti a titolo di interessi non devono più essere aggiunti all’imposta (come fatto precedentemente) ma vanno esposti separatamente. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo. Quali sono le violazioni relative al pagamento dei tributi? Sono quelle commesse in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, anche a titolo di acconto, ci si può ravvedere pagando l’imposta dovuta, gli interessi moratori (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui lo stesso è effettivamente eseguito) e la sanzione in misura ridotta; Quali sono le sanzioni relative al mancato pagamento dei tributi? La misura delle sanzioni varia in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento di tributi (Es. Irpeg/Ires, Irap, Iva, ritenute, imposte catastali ecc.) la sanzione amministrativa irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo in tutto o in parte, anche a titolo di acconto, può ravvedersi: · entro 30 giorni dalla violazione, mediante il contestuale pagamento: -          dell’imposta dovuta; -          di 1/12 ossia il 2,5%  del minimo della sanzione irrogabile; -          degli interessi moratori; . entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è   stata commessa la violazione (o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione)  mediante il contestuale pagamento: -          dell'imposta dovuta; -          di 1/10 ossia al 3%  del minimo della sanzione irrogabile; -          degli interessi moratori. Calcolo degli interessi moratori. Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell'interesse semplice al capitale (importo del tributo) per i giorni che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento al giorno in cui si effettua il pagamento. Quali sono le violazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni ? Qualora non viene presentata nei termini la dichiarazione dei redditi e I.V.A. la violazione è sanabile mediante presentazione della dichiarazione, entro 90 giorni dal termine di presentazione previsto, e contestuale pagamento della sanzione. Per esempio modello Unico PF scadenza telematica entro 30/09//2009 sanabile entro 90 gg  e cioè entro 31.12.2009. Quali sono le sanzioni per le violazioni relative all’omessa  presentazione delle dichiarazioni ? Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva la sanzione va dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di euro 258,00. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.032,91. Il contribuente può ravvedersi mediante la presentazione della dichiarazione, entro 90 giorni dal termine di presentazione previsto, e contestuale pagamento della sanzione ridotte a 1/12 di € 258 e cioè € 21,00.  L’omessa dichiarazione dei sostituti d’imposta “modello 770” viene sanzionato oltre alle sanzioni sopra indicate anche 1/12 di € 51,00 per ogni percipiente indicato nel modello presentato.       Sconti” sul ravvedimento operoso dal 2010               Il Fisco ha abbassato di due punti la misura degli interessi legali, infatti, dal 1° gennaio 2010 gli interessi saranno ridotti dal 3 per cento all'1 per cento.               Tale riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009.               Il provvedimento stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice Civile) è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.               I contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.               In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare:   -          l'interesse legale (3% annuo fino al 31 dicembre 2009 e 1 per cento dal 1 gennaio 2010), calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso; -        la sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%) in caso di ravvedimento "breve"; (entro 30gg dalla scadenza) -        la sanzione del 3% (un decimo del 30%) in caso di ravvedimento "lungo" (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione)               Si ricorda, inoltre, che il decreto "taglia interessi" stabilisce che dal 1 gennaio 2010 gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate saranno ridotti dall'attuale 2,75% al 2% annuo.                                                                                                           Anna Li Muli  

    di Redazione | 04/01/2010

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