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Catanzaro (Catanzaro) - Giordano (IdV): proposta di legge per la tutela delle aree produttive


Giuseppe Giordano, Capogruppo dell’Italia dei Valori in Consiglio Regionale ha presentato al Presidente del Consiglio Regionale, Francesco Talarico, una proposta di legge per la tutela delle aree produttive. “Il grave scenario socio economico di questi anni – scrive Giordano-  ha determinato in particolar modo conseguenze devastanti nel già fragile tessuto delle società meridionali. In questo contesto di crisi  industriale è fondato il rischio che atteggiamenti speculativi si possano verificare nei siti produttivi attraverso la lo trasformazione in lotti edilizi e commerciali. La speculazione immobiliare e commerciale, malgrado lo scenario finanziario di questi anni, rimane il settore su cui più facile creare profitto  aprendo il comparto socio economico ad una facile deindustrializzazione di intere aree, a vantaggio di insediamenti di altra natura, con conseguenze drammatiche in tema di disoccupazione. Per porre freno alla degenerazione produttiva in corso- propone Giordano- sono necessarie norme che regolino la dismissione delle aree industriali e artigianali. La proposta di legge  che ho presentato, prevede l'imposizione di vincoli urbanistici nelle aree produttive, al fine di evitare chiusure o ristrutturazioni aziendali che aprano le porte a residenze civili o centri commerciali. Ciò a maggior ragione a seguito della recente approvazione delle legge regionale n°21 dell’11 agosto 2010 che prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione  su edifici anche non residenziali”.  Art. 1 (Finalità) 1. La Regione,per la salvaguardia dei  livelli occupazionali nell’ambito  del territorio, definisce misure volte a ridurre i rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione delle attività produttive, industriali e artigianali . Art. 2 (Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive) 1.Le aree  e gli immobili destinati ad attività produttive hanno una destinazione d’uso di durata non inferiore a quindici anni, a decorrere dall'approvazione della legge. 2. I comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d'uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio. 3. La modifica della destinazione d’uso è consentita se l’impresa, che decide il trasferimento, apre una nuova attività produttiva nell’ambito territoriale del medesimo comune  o nel raggio di venti chilometri rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già esistente e garantisce  l'impiego dei dipendenti dell'unità produttiva trasferita.

di Redazione | 27/09/2010

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