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Vittoria (Ragusa) - Ordinanza sindacale sulla prevenzione incendi


Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha emanato un’ordinanza, la numero 32 del 2010, che detta le regole – riferisce testualmente una nota dell’Ufficio stampa del Comune di Vittoria - per la prevenzione degli incendi boschivi nel corso della prossima estate. Questo il testo dell’ordinanza: “Il Sindaco viste le precedenti ordinanze sindacali in materia di prevenzione incendi boschivi nel periodo estivo; esaminata l’ordinanza della Regione Siciliana emessa dall’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste in materia di incendi boschivi; vista la nota del Servizio Fitosanitario Regionale nella quale viene evidenziato che i residui vegetali provenienti da scarti di ortofrutticoli coltivati in serre costituiscono nell’ambiente una fonte di inoculo di organismi nocivi alle colture del territorio (fenomeno devastante per la produzione) per cui è ritenuta essenziale l’eliminazione e la distruzione delle piante con sintomi e dei residui mediante bruciatura da realizzarsi in modi appropriati; consultata la nota dell’Assessore al Territorio ed Ambiente della Provincia di Ragusa in cui viene evidenziato che lo smaltimento degli scarti come rifiuto è soggetto a preventiva autorizzazione; considerato che il fenomeno degli incendi boschivi si presenta in modo puntuale nel corso della stagione estiva, causando gravi conseguenze sull’ambiente naturale, accentuando il fenomeno di erosione e di desertificazione del territorio comunale; preso atto che la causa degli incendi è da attribuire al comportamento di cittadini i quali senza le dovute cautele bruciano stoppie, ecc.; ritenuta necessaria l’emanazione di apposita ordinanza sindacale relativa alla prevenzione degli incendi boschivi al fine di evitare il pericolo di incendi durante la stagione estiva; visto l’art. 59 del T.U. delle leggi di Ps; vista la l. 689/81 in materia di sanzioni amministrative; esaminato il D.L.vo 152/2006 in materia di rifiuti speciali nocivi composti da scarti vegetali provenienti da prodotti ortofrutticoli coltivati in serra; visto il Codice Penale ed in particolare la violazione relativa agli incendi dolosi; consultato il D.L.vo 267/2000 riguardo l’applicazione delle sanzioni amministrative; visto il Decreto Sindacale 1368/2008, relativo al Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile  per il rischio di incendio di interfaccia; visto l’Art. 54 del D.L.vo 18  Agosto 2000, n. 257 e successive modifiche; visto l’O.R.E.L vigente nella Regione Siciliana; vista la nota prefettizia in argomento; avvalendosi dei poteri conferitigli dalle norme sopra citate ordina: 1)     durante il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno nel territorio comunale di Vittoria e Scoglitti è vietato nei boschi e nei terreni cespugliosi: 
  • Dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
  • Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
  • Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
  • Lanciare mozziconi di sigarette da veicolo in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
  • Sostare  il veicolo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l’innesco o lo sviluppo di incendio;
  • Bruciare (durante l’anno) residui di plastica – polistirolo - materiale sintetico. 
2)      Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali di provvedere entro il 15 di Giugno alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l’allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, senza l’ausilio di incendio.  3)      Ai proprietari di terreni limitrofi alla ferrovia di creare apposita fascia parafuoco sgombera da stoppie ed erbe secche per una distanza non inferiore a m. 10 e comunque secondo le prescrizioni impartite nel D.P. della Regione Siciliana n. 297 del 4 Giugno 2008;             In deroga a quanto prescritto i cittadini interessati, su specifica autorizzazione rilasciata  dal  Corpo Forestale di Ragusa, potranno bruciare (dalle ore 6 alle ore 9 ad esclusione delle giornate calde e ventose e comunque secondo le prescrizioni impartite dalle vigenti norme) su terreni in genere, compresi terreni con serre dismesse,  al fine di consentire la distruzione di sterpaglia, la ripulitura e la rimessa in coltura del terreno a condizioni che il materiale da bruciare sia costituito esclusivamente da stoppie e che non vengano bruciate, tassativamente, residui di plastica, polistirolo, materiale  sintetico.  4)      I titolari di serre, in procinto di estirpare le piante, dovranno fare specifica richiesta, tramite le associazioni di categoria  locali, al Corpo Forestale di Ragusa per essere autorizzati alla bruciatura del materiale vegetale residuo della coltivazione serricola, con sintomi da virus del “mosaico del pepino” e/o da fitofago da “tuta absoluta”. 5)      Sanzioni: ◊  Per le violazioni alla presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa in misura ridotta di euro 250,00 così come previsto nella Deliberazione della G.M. n° 411 del 12-06-09, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n° 125/08 relativa alla conversione in legge con modificazioni  del D. L. 23-05-2008 n° 92; ◊  Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, verrà applicato il dettame del  D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale.             Chiunque avvista un incendio in qualsiasi parte del territorio comunale ha l’obbligo di darne immediato avviso agli enti competenti: Corpo Forestale 1515; Vigili del Fuoco 115; Polizia Municipale 800 276803 o 0932 514811.             I cittadini sono invitati a porre in essere tutte le opportune cautele, richiamando anche il dovere civico per il rispetto della natura, evitando comportamenti “incauti” che possano dare origine a pericolosi incendi.             In caso di incendio in area nella quale l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta con pericolo di incendio urbano, l’Ufficio di  Protezione Civile Comunale applicherà il “Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile relativo al rischio di incendio di interfaccia”, approvato con Decreto Sindacale n° 1365 del 14-05-2008.             La presente Ordinanza viene preventivamente trasmessa al signor Prefetto a norma dell’art. 54 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche; viene, altresì, inviata al Settore Affari Generali del Comune per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché al Comando Polizia Provinciale; al Dipartimento della Forestale; al Comando Vigili del Fuoco; all’Ufficio di Protezione Civile.  Il Comando di Polizia Municipale darà esecuzione alla presente Ordinanza, che sarà diffusa mediante manifesti murali e mezzi di comunicazione di massa.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa entro 30 gg. dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione. Dalla Sede Municipale, 25 giugno 2010”.

di Redazione | 03/07/2010

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