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Crosia (Cosenza) - Il Comune chiarisce l’applicazione della Iuc per le unità immobiliari con cesse in comodato


La responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Crosia, informa che, <<nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Iuc – sezione Imposta municipale propria, all'articolo 15, è stata prevista la possibilità di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle di categorie A1, A8 e A9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale>>. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle suddette agevolazioni e assimilazioni, ha aggiunto la dottoressa Curia, <<dovranno essere dichiarate nella dichiarazione Imu/Iuc e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu/Iuc>>. La responsabile dell’ufficio finanziario, inoltre, ricorda che, <<al fine accertare la decorrenza dell’agevolazione, è necessario che il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta e abbia una data certa. Solo dalla data certa di concessione in comodato dell’immobile può essere riconosciuto il beneficio fiscale>>. Per di più, la Curia, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 2704 del codice civile <<la data certa della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento>>. Pertanto, <<coloro che volessero usufruire dell'agevolazione, dovranno indicare nella dichiarazione Imu/Iuc e/o nell’autocertificazione gli estremi del contratto registrato di comodato>>. In ogni caso l’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

di Redazione | 29/10/2014

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