STUDIO DI SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO IAPICHINO << ENTRA >>
  I soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2010.
Bookmark and Share

Palermo (Palermo): I soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2010.

SICILIA: 5/05/2010 | Pubblicato da Anna Li Muli | Il Fisco on line

Il modello7 70_2010  presenta due versioni: semplificata e ordinaria. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO coloro che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2009 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’IPOST e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Tali soggetti sono: • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; • i Trust; • i condomìni; • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE); • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; • le persone fisiche che esercitano arti e professioni; • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto. Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella parte C relativa alle “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”. Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993. Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2009 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPDAP: – Cassa Pensioni Statali; – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; – Cassa Pensioni Insegnanti; – Cassa Pensioni Sanitari; – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; – INADEL; – ENPAS; – ENPDEP; – Cassa Unica del credito. Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996). Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d’imposta e di amministrazione sede di servizio. ATTENZIONE : Si ricorda che l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, prevede l’unicità della dichiarazione dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS, INPDAP, IPOST e all’INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell’obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi. COMPOSIZIONE DEL MODELLO 770/semplificato La dichiarazione Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ai dati riassuntivi e quelli relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti. Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov,it. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2010 ORDINARIO Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 ORDINARIO i soggetti che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Tali soggetti sono: • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;70/2010 – ORDINARIO 2 • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; • i Trust; • i condomìni; • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE); • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; • le persone fisiche che esercitano arti e professioni; • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto. Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 ORDINARIO i seguenti soggetti i quali: • hanno applicato nel 2009 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; • hanno applicato nel 2009 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ; • hanno applicato nel 2009 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi); • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2009; • rappresentanti fiscali di soggetto non residente. Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 351 del 2001 e dell’art. 1, comma 134 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell’ambito del medesimo Mod. 770/2010 ORDINARIO, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva COMPOSIZIONE DEL MODELLO 770/ordinario La dichiarazione Mod. 770/2010 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. NOVITA’ MODELLO  770_2010 SIA SEMPLIFICATO CHE ORDINARIO La principale novità riguardante tale modello è sicuramente riconducibile alla sua semplificazione. In particolare, si ricorda che nel frontespizio è stato eliminato l’obbligo di indicare i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione, permanendo l’obbligo di indicare la propria residenza anagrafica solo per chi risiede all’estero. Anche la sezione relativa alla comunicazione dei dati del coniuge e di famigliari a carico  dei lavoratori è stata notevolmente alleggerita. MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770_2010 SEMPLIFICATO CHE ORDINARIO La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, Mod. 770/2010  SEMPLICICATO CHE ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R.. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La scadenza per la presentazione del modello è il 2 agosto 2010, prorogata rispetto a quella ordinaria del 31 luglio 2010, in quanto quest’ultima cade di sabato. Anna Li Muli
« Torna Indietro

Notizie dall'Italia

   

Articoli in vetrina

Le nostre Sezioni

Valle d'Aosta Trentino Alto Aldige Friuli Venezia Giulia Sardegna Sicilia Calabria Veneto Lombardia Basilicata Campania Puglia Lazio Molise Abruzzo Marche Umbria Toscana Romagna Piemonte Liguria
PUBBLICITA'