Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l’art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA. Con la circ. 15.1.2010 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.
Le nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti IVA:
- si applicano a decorrere dall’1.1.2010;
- riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni annuali e nelle istanze trimestrali presentate dall’1.1.2010.
Pertanto, le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti IVA:
- annuali relativi al 2009, che emergono dalla dichiarazione IVA presentata nel 2010;
- trimestrali relativi al 2010, che emergono dai modelli TR presentati nel 2010.
LIMITI DI COMPENSAZIONI IVA ANNO 2010
E’ necessario distinguere tra crediti IVA:
- di importo pari o inferiore a 10.000,00 euro, ai quali continuano ad applicarsi le “vecchie regole”;
- eccedenti l’importo di 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai quali si applica la nuova disciplina relativa:
– alla presentazione preventiva della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
– all’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
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eccedenti l’importo di 15.000,00 euro, ai quali si applica la nuova disciplina relativa:
– alla presentazione preventiva della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
– all’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– al visto di conformità o alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile sulla dichiarazione annuale.
DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 10.000,00 O 15.000,00 EURO
Il limite di 10.000,00 o 15.000,00 euro:
· è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
· è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale);
· non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.
Pertanto, ai fini del calcolo del limite di 10.000,00 euro, il credito IVA annuale maturato nel 2009 va
tenuto distinto dai crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2010 (sommatoria dei relativi
importi), ancorché entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzate in compensazione nel
corso del 2010.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA ANNUALI
Il credito IVA annuale:
- fino all’ammontare di 10.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge;
- raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d’importo inferiore a 10.000,00 euro e fino al massimo di 15.000,00) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. E cioè attraverso il servizio “ENTRATEL” o tramite un intermediario abilitato all’invio del modello F24.
Analogamente, è possibile compensare nel modello F24 crediti fino a 15.000,00 euro
senza che la
Dichiarazione annuale IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo
contabile. Tale obbligo, infatti, “scatta” solo se si intende superare il suddetto limite di 15.000,00 euro.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA INFRANNUALI
In relazione ai crediti IVA infrannuali, invece:
- la compensazione può essere effettuata solo successivamente alla presentazione del modello TR;
- non si applica la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile.
Pertanto, i crediti IVA infrannuali:
- fino all’ammontare di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono;
- raggiunto il limite di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso “ENTRATEL” o attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione.
La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrare, ha consigliato di utilizzare i servizi telematici dell’Amministrazione Finanziaria anche per la trasmissione di deleghe contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori a 10 mila euro, oppure quelle la cui somma non abbia superato tale soglia (soprattutto qualora nel corso dell’anno si superi la soglia dei 10 mila euro).
Inoltre, come disposto dal provvedimento Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009,
la trasmissione delle deleghe di pagamento, recanti compensazioni IVA superiori a 10 mila euro annui,
potrà avvenire non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso dalla quale emerge il suddetto credito.
Con riguardo alla presentazione del modello F-24 con compensazione di IVA con le nuove regole, è stato precisato che, dopo l’invio del modello, il contribuente riceverà una prima comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Espletati i controlli di merito da parte dell’A.F., si riceverà un’ulteriore comunicazione recante l’esito di accettazione (o scarto).
In caso di scarto del modello F-24 per mancato rispetto della procedura,
verranno riaccreditate le somme, ma il versamento delle ritenute sarà considerato non eseguito.
Pertanto, si consiglia di procedere alla trasmissione delle deleghe, contenenti compensazioni IVA, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza ultima per il pagamento. In tal modo, in caso di rifiuto della delega da parte del sistema, sarà possibile inviare nuovamente il modello, previa rimozione degli errori formali o sostanziali che ne hanno causato il non accoglimento.
Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti.
Prima il D.L. n.185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n.5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui), infine l’art.10 del D.L. n.78/09 ha stabilito anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni stesse.
Questa disposizione trova già applicazione, in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge. Si propone di seguito, in ragione delle diverse modifiche succedutesi in breve tempo, una rappresentazione schematica delle sanzioni applicabili ai casi di compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti.
violazione
In vigore fino al 28.11.08
In vigore dal 29.11.08 fino al 10.02.09
(D.L. 185/08)
In vigore dal 11.02.09 fino al 30.06.09 (D.L. 5/09)
In vigore dal 01.07.09
(D.L. 78/09)
Compensazione di crediti non spettanti
Sanzione del 30% non definibile
Sanzione del 30% non definibile
Sanzione del 30% non definibile
Compensazione di crediti inesistenti
Sanzione del 30% non definibile
Sanzione dal 100% al 200%
Sanzione dal 100% al 200%
Esclusa definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 D.Lgs. 472/97
Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a €50.000 nell’anno solare
Sanzione del 30% non definibile
Sanzione dal 100% al 200%
Sanzione del 200%
Approvato il nuovo modello Iva per credito trimestrale 2010
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza
di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.
I soggetti non residenti , identificati direttamente in Italia, devono trasmettere il modello all’Agenzia di Pescara (codice ufficio 250) si deve trattare di soggetti in possesso di partita IVA italiana che scelgono questa procedura alternativa alla richiesta di rimborso al proprio Stato prevista dall’articolo 38 bis 2 del Dpr 633/72, questi soggetti devono indicare anche il codice identificativo attribuito allo Stato estero di domicilio.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Modello e istruzioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Palermo, li 22.03.2010
Anna Li Muli