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  Il Decreto Milleproroghe 2011
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Palermo (Palermo): Il Decreto Milleproroghe 2011

SICILIA: 11/01/2011 | Pubblicato da Anna Li Muli | Il Fisco on line

di ANNA LI MULI -   Il  Decreto Milleproroghe   n. 225 del 29.12.2010   risulta  pubblicato sulla G. U. n. 303.del 29.12.2010 , entra in vigore dallo stesso giorno  ed è stato presentato al Senato per l’iter parlamentare di conversione in legge entro 60 giorni. Il testo del provvedimento consta di  4 articoli ed una  tabella   con  l’elenco  delle disposizioni legislative prorogate.  Nella  tabella  , richiamata dall’art.1 del decreto ,sono inserite le proroghe “  non onerose ” al 31.3.2011 di termini e regimi giuridici scadenti in data anteriore al 15.03.2011. Invece  l’art. 2  del decreto in parola, dà conto delle   proroghe” onerose “sino al 30.6.2011 ovvero al 31.12.2011,  ovvero senza termine  di alcuni   regimi giuridici in scadenza. Di seguito si riporta l’elenco delle proroghe   di cui sopra  facendo particolare riferimento a quelle attinenti la materia del lavoro e della legislazione sociale.  PROROGHE NON ONEROSE PREVISTE DALL’ ART . 1     1.  Sicurezza luoghi di lavoro.  E’  prorogato dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il decreto di cui all’art.3 com.bis D.Leg. n.81/08 riguardante il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il ministro Protezione Civile per l’individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazioni di volontariato della Protezione civile,compresi i volontari della CRI , del Corpo Nazionale VV.FF. e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico.  2.  Trasporto pubblico locale . A modifica di quanto stabilito dall’art.23 bis c. 8 l. a) della L. n.133/08   ,viene differito dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il termine peri indire le gare con cui le Regioni potranno affidare il trasporto pubblico locale  3.   Stabilizzazioni ed assunzioni PP.AA.  Sono prorogati  i termini in materia di stabilizzazioni ed assunzioni previsti  da art.17  legge  n.102/09 comma 15,16 e 17;  art.3 comma 102 Legge n.244/07 ;  art..66   legge 133/08 comma 9bis c. 13 e c.14.  Da  quanto sopra  emerge che  : a)  anzitutto viene data la possibilità alle amministrazioni dello stato di stabilizzare i dipendenti in possesso dei requisiti di anzianità triennale  previsti dalla legge n.296/06 ,rispettando il tetto di spesa ,restando esclusa la   riapertura dei termini per maturare i requisiti  del triennio di  anzianità aziendale  b) inoltre  gli enti di ricerca , le università e  le forze di polizia possono procedere alle assunzioni ,rimanendo confermate le regole esistenti.  Ad  esempio: il tetto alle assunzioni per le università rimane,esclusi i ricercatori,al 50%delle cessazioni ,mentre per le forze di polizia è consentito il turn over completo  .     4.    Graduatorie  concorsi  pubblici   E’ differita  l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30.09. 2003,già fissata   al 31.12.2010 dall’art.17 c.19 della L. n.102/09. Tale disposizione dovrebbe consentire una significativa riduzione del numero di nuove prove selettive per accedere al pubblico impiego                5.   Abilitazioni  professionali Si proroga  l’applicazione dell’art.3 comma 1 bis della L. n.170/2003 che stabilisce quanto segue: 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l’ordinamento previgente al D. P. R. 5.06. 2001, n. 328″.        6.    Prevenzione incendi alberghi Si proroga dal 31.12.2010  al 31.3.2011 la scadenza di quanto previsto  dall’art.23 c. 9 della L. n.102/09 , secondo cui: ” Il termine stabilito per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9.04.1994, pubblicato nella G.U. n. 116 del 20.05.1994.  La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’art. 2 del regolamento di cui al DPR 12.01.98 n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9.04.1994.”  7.    Approvazione bilanci enti locali   Trova  applicazione l’art.1 c. bis della  L. n.140/04 che fa riferimento all’art.1 c.1,2 e 3 della L. n.75/02, che prevedono quanto segue: 1. Ai soli fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2002, l’ipotesi di scioglimento di cui all’ar. 141, c.1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.L. 18.08.2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso, nell’ipotesi di cui all’art. 141, c.2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 .08. 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell’ente non preveda diversamente.  8.   Comando personale  Si proroga l’applicazione dell’art.3 c.112 della L.244/07  che prevede quanto segue:”  Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, c. 534, della L. 27.12.2006, n. 296, e dell’art. 1, c. 6-quater, del D.L. 28.12.2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.2007, n. 17, può essere inquadrato nei limiti dei posti di organico, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgsl. 30.03.2001, n. 165, e suc. modif., ai sensi degli art.30, 33 e 34-bis del predetto decreto. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31.12. 2008″.   9.     Rinvio soppressione ATO   E’ rinviata l’applicazione dell’art.2 c.186 bis della L. n.191/09 relativo alla soppressione degli Ato rifiuti ed Ato acqua per assicurare l’indizione delle gare ,come previsto dalle nuove regole sulla affidamento dei servizi pubblici locali.   10.   Assunzioni   ISPRA .  E’ prorogata l’applicazione dell’art.3 c. L. n.13/09  ,secondo cui : “ L’art. 1, c. 347, della L.24.12. 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31.12.2009.”  11. Lavoro  accessorio:  Possibilità che anche nel 2011 le  prestazioni di lavoro accessorio  siano rese anche   da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale , restando precisato che le stesse  possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, pure  da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ( integrazione ordinaria , straordinaria ed in deroga, indennità disoccupazione ordinaria , mobilità e disoccupazione speciale edile), compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, c.10, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modif., dalla  L. 28.01.2009,  n. 2.  L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009). (   Riguardo al sopra citato  comma 10 dell’  art.19   del dec.legge n.185 convertito in legge n.2/09 ,  è da ricordare  che lo stesso stabilisce   :”Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del D.L. 5.10. 2004, n. 249, convertito, con modif.  dalla L. 3.12. 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”     12.    Prestazioni  previdenziali per  tutela reddito  Anche nel   2011 saranno disponibili  le risorse  del Fondo per l’occupazione di cui alla L. 19.07.1993, n. 236 ,  pari a  304 milioni di euro   da destinare alle  seguenti  prestazioni di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro,  con riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare , secondo la previsione dell’ art.19 c. 1 del D.L. n.185/08 convertito in L. n.2/09 e cioè : a)  indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di legge e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali . La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. b) l’indennità’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti dalla L. 20.05. 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità’ stessa a carico degli enti bilaterali. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennità’. c)  subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista   13.   Attività’ intramoenia Slitta al 31.03. 2011 la possibilità per i medici del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione fuori delle strutture di appartenenza,  nei propri studi professionali o in strutture non accreditate con il Ssn («intramoenia allargata»).  La norma si è resa necessaria per la mancanza di spazi dedicati nelle aziende e si intende automaticamente sospesa nel caso questi siano realizzati.      14.      Meriti scolastici Nel 2011 continuano a trovare applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n.21/08 riguardanti la  valutazione e certificazione dei risultati scolastici di è particolare valore ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea.     15   Magistrati onorari   Nel 2011 continuano ad essere applicate le disposizioni contenute   nell’art.245 comma 1del D.lgs.n.51/98  e nell’art.1 c. 2 del D.L. n.193/09 . Il primo prevede che   “Le disposizioni del regio decreto 30.01.1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non  sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto”.  Il secondo stabilisce che “I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010″    16 .       Studi settore. A norma dell’art.1 comma 1 del dpr n.195/99 ,gli studi di settore del 2011 saranno pubblicati sulla  Gazzetta Ufficiale. b) PROROGHE  ONEROSE PREVISTE DALL’ART: 2 1.Sospensione riscossione contributi e ritenute  sisma Abruzzo :  Il c.3 dell’art.2 del decreto milleproghe prevede che :   E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011,  previste  dall’articolo  39 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.L.  31.05. 2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07. 2010,  n.122.  La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente  comma  e’  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti  peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Pertanto lo slittamento dei termini comporta che i sostituti d’imposta comunicheranno nel  Cud  del 2011  il dato delle trattenute non versate. 2. Personale addetto Sportelli  Unici  Immigrazione : Il comma 6 dell’art.2 del decreto milleproroghe prevede quanto segue :”  Per  garantire  l’operatività  degli   sportelli   unici   per l’immigrazione nei compiti di  accoglienza  e  integrazione  e  degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle  procedure di emersione del lavoro irregolare,  il  Ministero  dell’interno,  in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1,  dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29/03/2007, n. 3576.  Si precisa che  interessati  alla predetta proroga sono 650   lavoratori a tempo determinato assunti nel 2008 che operano negli sportelli unici delle prefetture e negli uffici immigrazione delle questure  .
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