

Palermo (Palermo): Apprendistato professionalizzante |
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SICILIA: 15/02/2010 | Pubblicato da Redazione | Il Fisco on line |
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Apprendistato professionalizzante
Che cosa è l’apprendistato professionalizzante?
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale. L'apprendistato è un contratto "a causa mista" perché, oltre al normale rapporto di lavoro, è prevista una parte formativa: il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire all’ apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di frequentare i corsi di formazione che gli vengono impartiti internamente o esternamente all’azienda da personale qualificato.
Qual è la durata del contratto di lavoro?
La nuova normativa sull’apprendistato professionalizzante ha tolto il limite minimo di durata, pertanto il contratto potrà durare anche meno di due anni ma non può , in ogni caso, essere superiore a sei anni.
Il limite minimo legale di durata è venuto meno in funzione dell’autoregolamentazione della con trattativa collettiva nazionale o regionale, che potrà individuare percorsi formativi di durata anche inferiori a due anni in ragione del tipo di qualificazione da conseguire. Con la nuova disciplina è consentita l’assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.
Quali settori produttivi possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante?
Tutte le aziende di tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e gli studi professionali, possono investire nella formazione sul lavoro e nella crescita di competenze professionali attraverso l’inserimento di giovani apprendisti. Attualmente il contratto di apprendistato è disciplinato da una normativa “a doppio binario”, coesistono cioè due normative e diverse tipologie di apprendistato.
Quali tipologie di apprendistato coesistono?
Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato oggetto di profondi cambiamenti e innovazioni. In particolare esistono le seguenti tipologie di apprendistato:
· Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs 276/03) finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Possono essere assunti con tale tipo di contratto i giovani e gli adolescenti che abbiamo compiuto attualmente i 16 anni, per una durata variabile a seconda della qualifica da conseguire e delle precedenti esperienze formative;
· Apprendistato vecchia disciplina L.196/97
· Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 276/03 art. 49). Tale contratto può essere stipulato con i soggetti di compresa tra i 18 e i 29 anni, per una durata massima di sei anni in funzione della qualifica da conseguire attraverso la formazione sul lavoro e la formazione interna od esterna all’azienda;
· Apprendistato di alta formazione finalizzati all'acquisizione di titoli di studio anche universitari (D.Lgs. 276/03 art. 50) riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Quali sono le caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante?
Le caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante sono:
a) forma scritta del contratto contenete l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica che dovrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-anziendale, il piano formativo individuale;
b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata del contratto;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere durante la durata del contratto a tempo determinato dell’apprendistato professionalizzante, perché finalizzato alla’acquisizione di una qualifica professionale.
Qual è il requisito d’èta per il lavoratore destinato all’apprendistato professionalizzante?
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, i soggetti di età compresa tra i sedici e i ventinove anni, a secondo delle distinte tipologie contrattuali sopra riportate.
E’ obbligatoria la formazione dell’apprendista professionalizzante, quali responsabilità ha il datore di lavoro?
Nel contratto di apprendistato alla parte lavorativa è associata la parte formativa, che deve essere necessariamente erogata all’apprendista, nella durata prevista dai vari settori e stabilita dalle varie Regioni; per tutta la durata del contratto. Le aziende che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione esterni, per i propri apprendisti, o non la realizzino, non possono godere delle agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato. Infatti in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui è esclusivamente responsabile il datore di lavoro, questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello d’inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Tale maggiorazione esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. Le aziende devono conservare la documentazione relativa all’attività formativa svolta dagli apprendisti per cinque anni. Ciascuna tipologia di contratto prevede un percorso formativo specifico:
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