

Palermo (Palermo): Unico 2010, Vademecum versamenti imposte |
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SICILIA: 9/06/2010 | Pubblicato da Anna Li Muli | Il Fisco on line |
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Come ogni anno, in vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, è opportuno fornire un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione. Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010 Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010. Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010 Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%. Rateazione Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione). La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento. In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI I 16 giugno 0,00 I 16 giugno 0,00 II 30 giugno 0,16 II 16 luglio 0,33 III 02 agosto 0,49 III 16 agosto 0,66 IV 31 agosto 0,82 IV 16 settembre 0,99 V 30 settembre 1,15 V 18 ottobre 1,32 VI 2 novembre 1,48 VI 16 novembre 1,65 VII 30 novembre 1,81 In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI I 16 luglio 0,00 I 16 luglio 0,00 II 02 agosto 0,16 II 16 agosto 0,33 III 31 agosto 0,49 III 16 settembre 0,66 IV 30 settembre 0,82 IV 18 ottobre 0,99 V 2 novembre 1,15 V 16 novembre 1,32 VI 30 novembre 1,48 Versamento e compensazione I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti: Imposte da pagare Soggetti IREF Soggetti IRES Imposte sui redditi – saldo 4001 2003 Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001 Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002 Iva annuale saldo 6099 Irap saldo 3800 Irap acconto prima rata 3812 Irap acconto seconda rata 3813 Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - Sez. Erario 1668 Addizionale Regionale 3801 - Addizionale Comunale 3844 - Addizionale Comunale acconto 3843 - I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate. E’ bene ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l’utilizzo della compensazione è subordinato all’apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato. Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l’erario fosse superiore a tale soglia l’eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell’anno solare successivo. In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:
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