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  Unico 2010,  Vademecum versamenti imposte
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Palermo (Palermo): Unico 2010, Vademecum versamenti imposte

SICILIA: 9/06/2010 | Pubblicato da Anna Li Muli | Il Fisco on line

Come ogni anno, in vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, è opportuno fornire un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.            Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010 Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010. Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010 Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.  Rateazione Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione). La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.  In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno                         Non titolari di partita Iva                                              Titolari di partita Iva RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI I 16 giugno 0,00 I 16 giugno 0,00 II 30 giugno 0,16 II 16 luglio 0,33 III 02 agosto 0,49 III 16 agosto 0,66 IV 31 agosto 0,82 IV 16 settembre 0,99 V 30 settembre 1,15 V 18 ottobre 1,32 VI 2 novembre 1,48 VI 16 novembre 1,65 VII 30 novembre 1,81  In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio                                                    Non titolari di partita Iva                                     Titolari di partita Iva  RATA SCADENZA INTERESSI RATA SCADENZA INTERESSI I 16 luglio 0,00 I 16 luglio 0,00 II 02 agosto 0,16 II 16 agosto 0,33 III 31 agosto 0,49 III 16 settembre 0,66 IV 30 settembre 0,82 IV 18 ottobre 0,99 V 2 novembre 1,15 V 16 novembre 1,32 VI 30 novembre 1,48    Versamento e compensazione I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:   Imposte da pagare Soggetti IREF Soggetti IRES Imposte sui redditi – saldo 4001 2003 Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001 Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002 Iva annuale saldo 6099 Irap saldo 3800 Irap acconto prima rata 3812 Irap acconto seconda rata 3813 Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - Sez. Erario 1668 Addizionale Regionale 3801 - Addizionale Comunale 3844 - Addizionale Comunale acconto 3843 -          I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate. E’ bene ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l’utilizzo della compensazione è subordinato all’apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato. Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l’erario fosse superiore a tale soglia l’eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell’anno solare successivo. In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:
  • l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
  • è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
  • gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
  • il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
  • in compensazione “orizzontale” compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • in compensazione “verticale” in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
 L’omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 “a zero” (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile  Saldo Iva L’importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi: per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno; per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%; il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%); il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.  Società di capitali Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d’imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:  
  • In caso di approvazione del bilancio entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d’imposta (situazione ordinaria) il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta; pertanto le società che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il 16 giugno 2010.
  • In caso di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio (se l’approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l’approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).
Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.  Società di persone I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).                                                                                                 Anna Li Muli
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