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  Deduzioni e detrazioni: chiarimenti per l'anno 2009. Dichiarazioni redditi 2010
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Palermo (Palermo): Deduzioni e detrazioni: chiarimenti per l'anno 2009. Dichiarazioni redditi 2010

SICILIA: 14/05/2010 | Pubblicato da Anna Li Muli | Il Fisco on line

La circolare n. 21/E del   23 aprile 2010 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha per oggetto l’IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti.  Con essa vengono risolti diversi dubbi interpretativi relativi a particolari detrazioni da inserire nella dichiarazione per l’anno 2009 da presentare entro i termini previsti nel 2010.  1 - DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO. L’Agenzia delle Entrate ha precisato  che il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione. Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.  2- DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 20 PER CENTO PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2.1. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione Per usufruire della detrazione in relazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente, in base all’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, deve: usufruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. 2.2. Vendita dell’abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all’acquisto dei mobili L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Inoltre ha anche specificato che, nel caso in cui  l’immobile ristrutturato sia venduto prima che sia trascorso il termine per usufruire il beneficio ( cinque anni)  a differenza di quanto accade per la detrazione del 36%, quella del 20% delle spese per l’acquisto di mobili ed  nuovi elettrodomestici  di classe energetica non inferiore a A+, spese di trasporto e montaggio degli stessi, può essere utilizzata dal contribuente sino all’esaurimento dell’ammontare detraibile. L’acquisto di elettrodomestici nuovi non necessariamente deve essere fatta in sostituzione dei vecchi. Infine la detrazione spetta sempre che il pagamento di tutte le spese sia stata effettuato con bonifico bancario o postale.  2.3 Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili L’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che la detrazione per l’acquisto dei mobili, segue le medesime regole della detrazione del 36 %;  e pertanto spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando che questi abbia rispettato tutte le altre condizioni richieste, e in particolare l’obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire la detrazione.  Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, si ritiene che quest’ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia del 36%.  3. DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO Per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente deve inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i documenti relativi agli interventi effettuati. La data di fine lavori coincide con il collaudo ma, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, tale data può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l’autodichiarazione del contribuente.  L’Agenzia conferma la possibilità di detrarre il 55% delle spese per la sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Uno dei quesiti riguarda la cumulabilità del bonus del 55% con altri contributi: l’Agenzia spiega che, dal 1° gennaio 2009, è necessario scegliere se applicare la detrazione del 55% o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Non è possibile, quindi, cumulare, per lo stesso intervento, la detrazione del 55% con altri benefici. Se un contribuente ha richiesto l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, può avvalersi della detrazione del 55%, fermo restando che, qualora questi gli vengano riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. Tornando alle tipologie di intervento agevolabili, viene chiarito che è l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo la metà degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento è consentito, ma limitatamente alla parte di spesa relativa agli appartamenti nei quali l’impianto era presente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento. Nel caso di interventi a cavallo di più anni, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione. Se questa dichiarazione non viene inviata, o viene inviata altre i termini (90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro. La detrazione degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti con contratto di leasing spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Non è obbligatorio pagare tramite bonifico; l’invio della scheda informativa all’Enea e della comunicazione all’Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali compete a chi si avvale della detrazione; la società di leasing deve attestare la fine dei lavori e il costo sostenuto, sul quale determinare la detrazione. Infine, è concessa la possibilità di rettificare, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda informativa dovrà essere re-inviato  anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La rettifica dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.  4.DEDUZIONI E DETRAZIONI PER ONERI L’Agenzia  delle Entrate spiega che, dal 1° gennaio 2009, per : Erogazioni liberali Le modalità per esercitare la deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza, sono stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze dell’11 dicembre 1993. In base all’articolo 1 del suddetto decreto, tali erogazioni liberali possono risultare oltre che dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente, anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, nonché l’importo dell'erogazione liberale e la causale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi. A tal proposito la circolare precisa che possono considerarsi valide ai fini della deduzione le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengano i dati suddetti. Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico In riferimento alla detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, l'importo di 250 euro, fissato come limite massimo su cui calcolare il beneficio fiscale, non solo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il plafond massimo agevolabile per ogni singolo abbonato. In pratica, se ad esempio i genitori pagano 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, la detrazione va comunque calcolata su 250 euro e ripartita tra gli aventi diritto. Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione La circolare esclude che possa essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) corrisposti dagli studenti universitari fuori sede. L'agevolazione è infatti riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Qualora, poi, uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo potrà fruire di entrambe le quote. Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività. Detrazione delle spese mediche Le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Viene quindi ribadito il chiarimento già fornito con la circolare 17/2006, anche se ancora non è stato emanato l'annunciato decreto del ministero della Salute che deve individuare le competenze professionali dei dottori in chiropratica. Le spese sostenute nel 2009 per l'acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica. L'ultimo caso esaminato in materia di spese mediche riguarda l'ipotesi in cui il Fasi (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali) rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest'ultimo. Trattandosi di rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, il coniuge ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro. 5.AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto da parte di portatori di handicap, vengono fornite alcune precisazioni sulla certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici:
  • anche per i portatori di handicap psichico o mentale (così come già riconosciuto per altre categorie di disabili) non è più richiesto l'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, ma è sufficiente il certificato rilasciato dalla commissione preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché dallo stesso risulti la "gravità" della patologia e la natura psichica o mentale della stessa
  • analogamente, per documentare lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, è sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica dalla quale risulti la "gravità" della patologia e "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"
  • le persone affette da sindrome di Down possono fruire delle agevolazioni presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base che attesta la patologia (è inoltre necessario, come per tutti i disabili psichici, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)
  • se l'indennità di accompagnamento - il cui riconoscimento è condizione essenziale perché i disabili psichici possano accedere alle agevolazioni fiscali - viene sostituita con altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico), non viene meno il diritto ai benefici.
Palermo 13.05.2010                                                                                         Anna Li Muli
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