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Palermo (Palermo) - Tremonti - ter: i investimenti agevolati


Tremonti - ter: i investimenti agevolati   Cosa s’intende per “investimenti agevolati”? Sono agevolati i beni acquistati da terzi, quelli realizzati in economia o mediante contratto di appalto, quelli acquistati con patto di riservato dominio e quelli acquisiti mediante locazione finanziaria. Non sono invece agevolati i beni acquisiti mediante “leasing operativo”, formula contrattuale usata frequentemente, ad esempio,  per l’acquisizione di  impianti di cogenerazione. L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (usati). Qual è la durata del periodo di agevolazione? Ai fini dell'agevolazione in esame rilevano gli investimenti acquisiti a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge  n. 78 e cioè dal  1 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Qual è la tipologia dei beni agevolati? Sono agevolati i nuovi macchinari e le  nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. In tale divisione sono classificati macchinari di impiego generale, utilizzabili in una vasta gamma di attività; tra questi, sono compresi le seguenti tipologie di beni, che possono avere rilievo nei progetti di efficienza energetica e delle fonti di energie rinnovabili, in quanto riconducibili agli impianti “di servizio” (elettrico, idraulico, vapore, aria compressa, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, illuminazione, ecc.): ·         motori a combustione interna, con i relativi pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili ·         turbine e loro parti: turbine a vapore, turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori, turbine eoliche, turbine a gas ·         insiemi di turboalternatori ·         apparecchiature fluidodinamiche ·         pompe e compressori ·         rubinetti e valvole per l’industria (incluse le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione), per sanitari, per riscaldamento; elettrovalvole; sono escluse le valvole di gomma vulcanizzata non indurita, in vetro o in materiali ceramici ·         cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione ·         forni, fornaci e bruciatori ·         sistemi di riscaldamento: caldaie, riscaldatori ambientali a montaggio permanente ·         attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione ·         torri di raffreddamento ed apparecchi simili per il raffreddamento diretto attraverso il ricircolo dell’acqua Naturalmente, quando parliamo di energia, frequentemente ci riferiamo ad “impianti”, cioè a complessi di diversi macchinari e apparecchiature che possono appartenere a divisioni diverse; per tali casi, la circolare esplicativa, specifica che:
  • gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28
  • nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione
  • l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili
Quindi, per gli impianti debbono essere effettuate, di volta in volta, accurate valutazioni. Su quale valore degli investimenti si applica l’agevolazione? Il valore degli investimenti comprende tutti gli oneri di “diretta imputazione”; pertanto, oltre al costo d’acquisto, vengono contemplati:
  • le spese per il trasporto
  • i dazi doganali per l’importazione
  • le spese per l’installazione e/o il montaggio
  • le spese per il collaudo
·         gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di costruzione (dal momento del pagamento ai fornitori al momento di entrata in funzione dell’impianto o macchinario) ·         l’eventuale Iva totalmente non detraibile L’agevolazione sugli investimenti è raccordabile con altre agevolazioni fiscali? In linea generale, l”agevolazione Tremonti ter non prevede limiti di cumulabilità con altre agevolazioni. Tuttavia il divieto di cumulabilità è prescritto da diverse norme agevolative in campo energetico; ad esempio:
  • detrazione d’imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344 e 345, L. 296/2006): l’art. 10, D.M. 19 febbraio 2007, prescrive la non cumulabilità di tale agevolazione con le altre agevolazioni fiscali previste da altre normative nazionali;
  • “conto energia” per il fotovoltaico: le disposizioni sul cd. “conto energia” per gli impianti fotovoltaici non prevedono il divieto di cumulabilità con la Tremonti ter, la quale, tuttavia,, come evidenziato sopra, è sostanzialmente non applicabile per le principali apparecchiature che compongono gli impianti fotovoltaici
  • certificati bianchi e verdi: tali agevolazioni sono cumulabili con la Tremonti ter
·         agevolazioni regionali: tipicamente previste dai POR (Piani Obiettivo regionale, co-finanziati dall’U.E.), talvolta sono cumulabili (eventualmente con i limiti del “de minimis”), altre volte non lo sono; la valutazione deve essere effettuata caso per caso Ne consegue che, in relazione al medesimo bene oggetto di investimento, il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica. Quali sono i soggetti ammessi all’agevolazione? La Tremonti-ter si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi. Sono pertanto ammessi alla detassazione: - le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; - le società in nome collettivo e in accomandita semplice; - le società di armamento; - le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale; - le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata; - le società cooperative e di mutua assicurazione; - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; - gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata. L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono previste limitazioni collegate al regime contabile di appartenenza dei soggetti ammessi all’agevolazione? L'articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non subordina l'applicazione dell'agevolazione in esame all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati. L'agevolazione compete, quindi, ai soggetti prima indicati anche se, per regime naturale o per opzione, determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari o applicano regimi d'imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati.   Quali sono i soggetti esclusi dall’agevolazione? Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Tremonti-ter i soggetti esercenti attività non produttive di reddito di impresa, ossia : ·         le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo; ·         le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati; ·         gli enti non commerciali non titolati di reddito d’impresa. In cosa consiste l’agevolazione fiscale e in quale misura? L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRES e non opera ai fini dell'IRAP. L'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, secondo i criteri sopra richiamati e cioè per il secondo semestre 2008 e il primo semestre 2009.  La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita. Potrà quindi essere dedotta nei seguenti modi: 1.    dal reddito complessivo  se derivante dall'esercizio d'imprese commerciali di cui all'art. 66 (imprese minori); 2.    in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, se derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria. La perdita fiscale potrà, invece, essere dedotta nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, se realizzata nei primi tre periodi d'imposta. L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito di impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti, ottenuta mediante una variazione in diminuzione del reddito imponibile.  Ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia in una riduzione d'imposta che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso. Con riguardo alla fruizione dell'agevolazione ai fini del pagamento delle imposte, "l'agevolazione ... può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti". L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature può essere fruita "esclusivamente" in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell'agevolazione.           Palermo, 01 febbraio 2010                                          Anna Li Muli  

di Redazione | 01/02/2010

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