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Palermo (Palermo) - La detassazione dei premi di produttivita’: proroga per tutto il 2010


La detassazione dei premi di produttivita’: proroga per tutto il 2010  Anna Li Muli Che cosa s’intende per detassazione dei premi di produttività? La detassazione non è altro che una agevolazione fiscale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.  Su tali elementi retributivi, separatamente dagli altri redditi di lavoro, viene applicata  un’aliquota fiscale unica in misura  ridotta. Chi sono i soggetti beneficiari della disciplina? -          Lavoratori dipendenti del settore privato; -          Lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi; -          Lavoratori in somministrazione, dipendenti di agenzie di lavoro, anche per prestazioni per missioni rese nel settore pubblico. Quali sono le somme agevolate? Tutte quelle somme che scaturiscono da: -          Incrementi di produttività; -          Innovazione ed efficienza organizzativa; -          altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. -          I premi le provvigioni percepiti in base a percentuali sul fatturato possono essere agevolati a condizione che portino ad un incremento della produttività. -          “premi consolidati” che sono quelli corrisposti per i livelli di produttività e di competitività acquisiti nel tempo, pur se inseriti in un nuovo sistema premiante. Non e’ necessario che detti premi siano ricompresi in un accordo collettivo aziendale di secondo livello. Bisognerà comunque  avere prova documentale della comunicazione scritta consegnata al lavoratore dove si motiva l’erogazione del compenso aggiuntivo. Qualè il beneficio? L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta del 10% sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali  regionali e comunali per erogazioni effettuate e pagate nel corso del 2010. C’è un limite massimo d’importo annuo al beneficio? L’agevolazione è ammessa fino al limite dei 6000,00 euro per premi legati all’incremento della produttività, innovazione e efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività legati all’andamento economico del datore di lavoro restano come per lo scorso anno, esclusi gli importi erogati a titolo di ordinari straordinari. L’importo di 6000,00  Euro deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle ritenute  previdenziali. Ci sono ulteriori benefici per i lavoratori dipendenti? Altro beneficio  per il lavoratore dipendente a tempo pieno, è quello derivante dal fatto che tale somma non è parte del reddito complessivo imponibile con conseguente diritto a maggiori detrazioni d’imposta. Per il lavoratore a part-rime tale convenienza potrebbe non esserci e pertanto necessita valutare caso per caso. Quali sono i requisiti per il lavoratore dipendente per ottenere il beneficio della detassazione dei premi di produttività? Il lavoratore non deve aver percepito nel 2009 un reddito di lavoro dipendente per un importo superiore a 35.000 euro. L’agevolazione trova applicazione anche se il lavoratore non ha percepito alcun reddito nel corso del 2009, mentre è bene ricordarlo, le note amministrative sopra citate “Agenzia delle Entrate e Lavoro” affermano che nel calcolo rientrano anche i redditi da lavoro dipendente svolti all’estero. Per quale periodo potrà essere erogato il beneficio al lavoratore dipendente? Il periodo oggetto dell’agevolazione e’ l’anno 2010. Saranno quindi detassate quelle somme erogate per prestazioni effettuate a far data 01/01/2010 e fino al 31/12/2010. anche in questo caso però il limite deve ritenersi esteso, per il principio di cassa allargato, al 12 gennaio 2009. Cosa deve fare il lavoratore per ottenere il beneficio? Il lavoratore che presta servizio dallo stesso datore di lavoro presso cui lavorava nel corso di tutto il 2009, non dovrà fare nulla. Il sostituto applicherà automaticamente la normativa agevolativa. Il lavoratore invece che ritiene di non averne diritto perché nel 2009 aveva un altro datore di lavoro e quindi superava il limite dei 35.000, deve farne comunicazione al datore di lavoro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.   Che deve fare il datore di lavoro?   Il datore di lavoro applicherà automaticamente  lo sgravio fiscale, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rilascerà apposita dichiarazione dalla quale risulti la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva. Applicazione dell’imposta sostitutiva e adempimenti del sostituto d’imposta Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del decreto, l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta. In particolare il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero 2009. Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause. Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, recante “norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare significativo”.   Con quali tributi, il datore di lavora, paga l’imposta sostitutiva?   Con risoluzione dell’otto luglio 2008, sono stati istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento della nuova imposta sostitutiva del 10%. Questi i codici: -          1053  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93); -          1604 Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93); -          1904 Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93); -          1905 Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93); -          1305 Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni (articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93).   Palermo, 25 gennaio 2010                                                   Anna Li Muli    

di Redazione | 25/01/2010

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